Valutazione "Rischio Sismico" di una scaffalatura
Nell’effettuare la valutazione di “rischio sismico” di una scaffalatura strutturalmente progettata per resistere al sisma, si devono pertanto considerare i seguenti rischi, da eliminare o mitigare:
• rischio di caduta delle merci dai pallet;
• rischio di scivolamento dei pallet, tale da provocarne la caduta all’interno dello scaffale con conseguente danneggiamento ed eventuale crollo della struttura;
• rischio di scivolamento dei pallet, tale da provocarne la caduta fuori dalle scaffalature nei corridoi di passaggio con possibili danni alle persone.
Se la struttura della scaffalatura non è progettata per resistere al sisma, il rischio principale durante un terremoto è rappresentato da:
• possibilità di cedimento strutturale, ovvero crollo parziale o globale della scaffalatura con danneggiamento delle merci e possibili danni alle persone che stazionano nelle aree circostanti;
• tutti i rischi di caduta dei carichi sopra elencati
Tutti gli obblighi sopra descritti valgono a prescindere dall’ambito di applicazione della Legge 1086 e della Legge 64, la cui “ampiezza” è soggetta a continui aggiornamenti e/o interpretazioni. Certamente le scaffalature di classe 1 (definizione storica dell’ACAI con la quale si intendono le scaffalature che per tipologia o campo d’applicazione sono assimilabili ad edifici, come i magazzini autoportanti ed i soppalchi), ricadono inderogabilmente nel suddetto ambito di applicazione e pertanto dovranno non solo essere progettate come più sopra ricordato, ma dovranno anche prevedere la “denuncia” delle opere al Genio Civile o all’Ufficio Opere di Interesse Locale (a seconda delle Regioni) con la conseguente nomina delle figure professionali che la legge richiede: Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore.
